PROVE D'ARMA

 

Circolare 557/PAS/10900(27)9 OGGETTO: Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante "Attuazione della

Direttiva 2008/5 I/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".

Si richiama, poi, particolare attenzione alla modifica introdotta all'art. 8, sesto comma, della legge n. 110/75, per quel che riguarda l'accertamento della capacità tecnica al maneggio delle anni.

Tale nuova disposizione, che entra in vigore il 1° luglio 2011, stabilisce una "presunzione di idoneità" tecnica al maneggio delle armi solo nei confronti di coloro che "nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza" hanno svolto o svolgono il servizio nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato e non più, quindi, anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato tale servizio in epoca antecedente. Con il D.L.121/2013 si specifica che la certificazione è richiesta solo per coloro che devono richiedere una licenza per il commercio di armi.

In tali ultimi casi, quindi, a congedo delle prime istanze di rilascio delle autorizzazioni richiamate al medesimo articolo 8, dovrà essere presentato anche il certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi, da conseguire presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale.

In parole povere la certificazione di capacità al maneggio delle armi vale 10 anni, si deve ripetere quando si richiede una licenza commerciale in materia di armi salvo che in questi 10 anni non si sia mantenuta una licenza di porto d'armi valida.